Se la cartella esattoriale viene consegnata a persona diversa dal destinatario, non c’è più l’obbligo per l’amministrazione di darne notizia all’interessato attraverso una raccomandata.
La manovra ha invece abolito l’articolo 7, comma 5, della legge 890/82, per cui non c’è più l’obbligo di spedire la raccomandata.
In base alle regole, l’agente postale consegna la cartella direttamente al destinatario, che sottoscrive il ricevimento. Se non è possibile consegnare la notifica direttamente al destinatario, si può consegnare anche a un familiare convivente o un addetto alla casa (in entrambi i casi, non può avere meno di 14 anni e non deve essere persona manifestamente affetta da malattia mentale ), al portiere dello stabile, a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.
Quindi, nel momento in cui consegna un atto amministrativo o giudiziario a persona diversa dal destinatario, l’amministrazione non ha più alcun dovere di comunicazione. Il contribuente, in pratica, potrebbe risultare destinatario di un atto (ad esempio, una cartella esattoriale), senza esserne effettivamente venuto a conoscenza.