Assegno di natalità, nuove procedure INPS

Dal primo gennaio 2017 sono cambiate le procedure INPS per gestire le domande e l’erogazione dell’assegno di natalità, aggiornate con una serie di controlli incrociati rispetto alle dichiarazioni ISEE: la conseguenza è che i contribuenti potrebbero vedersi sospendere i pagamenti, oppure rifiutare la domanda. Le nuove istruzioni sono contenute nel messaggio 261/2017 dell’istituto previdenziale. L’assegno di natalità è stato previsto dalla Legge di Stabilità (commi da 125 a 129 dell’articolo 1 della legge 190/2014), spetta per ogni figlio nato fra il 2015 e il 2017 e va da 80 a 160 euro al mese a seconda dell’ISEE familiare.

Il punto sono i dati che il contribuente autodichiara compilando la DSU quando richiede l’ISEE, fra cui ci sono quelli relativi al patrimonio mobiliare. L’Agenzia delle Entrate effettua controlli incrociando le autodichiarazioni con i dati disponibili in Anagrafe Tributaria. Se emergono omissioni o differenze, invia comunicazione all’INPS. L’istituto, dallo scorso 1 gennaio 2017, in questi casi sospende automaticamente l’istruttoria relativa alla domanda di prestazione, e invia automaticamente un avviso al contribuente, che indica la sospensione dell’istruttoria e contiene la richiesta di presentare entro 30 giorni una nuova DSU (dichiarazione sostitutiva unica), con le informazioni precedentemente omesse o esposte in difformità con i dati risultati dai controlli del Fisco. Non solo: la stessa procedura, per le domande che era già state accolte, sospende l’erogazione dell’assegno di natalità, sempre inviando automatico avviso al contribuente con le stesse richieste di cui sopra.

L’avviso INPS arriva nella casella di posta elettronica certificata (PEC), dell’utente o del patronato attraverso il quale è stata inoltrata la pratica, oppure per posta, via raccomandata.

La sospensione prosegue fino a quando il contribuente non risponde, presentando nuova DSU o documentazione che consenta di superare le divergenze e concludere l’istruttoria.

 

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