Imposta di bollo fatture elettroniche 2020: modifiche nel Decreto fiscale

“Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti aventi cadenza semestrale, da effettuare rispettivamente entro il 16
giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.” E’ questa la novità introdotta nell’iter parlamentare in merito all’imposta di bollo, almeno secondo le bozze in circolazione.

Già precedentemente, sulla base del testo in vigore in attesa di conversione in legge, il decreto fiscale 124/2019 collegato alla Legge di bilancio 2020 aveva introdotto una novità sull’imposta di bollo. Il decreto stabilisce che in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, l’amministrazione finanziaria comunica con modalità telematiche al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi.  Per completezza, si segnala che per una panoramica del funzionamento dell’imposta di bollo, è utile leggere l’articolo di approfondimento: Marca da bollo sulle fatture 2019: ecco come si applica

In particolare, l’articolo 17 del decreto fiscale, modificato appunto in sede di conversione con l’introduzione del versamento semestrale nel caso di importi non dovuti maggiori di 1.0000 euro l’anno, prevede che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l’Agenzia delle entrate comunica al contribuente con modalità telematiche

  • l’ammontare dell’imposta,
  • della sanzione amministrativa ridotta ad un terzo,
  • degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.

Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se il contribuente effettua il pagamento nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Attenzione però : se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Nell’audizione di ieri 6 novembre 2019 alla Camera dei Deputati, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha ricordato che già l’articolo 12-novies del Decreto Crescita (DL 34/2019) a partire dalle fatture inviate dal 1° gennaio 2020, consente all’Agenzia delle entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, di verificare con procedure automatizzate il corretto assolvimento dell’imposta di bollo. Pertanto l’Agenzia rende noto a ciascun soggetto passivo IVA l’ammontare  dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio con modalità ancora da definire.

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