Inps. Sospensione contributi per zone colpite da sisma

Pronte le regole per la sospensione dei contributi dovuti, riservata alle popolazioni colpite dal terremoto in Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dello scorso 24 agosto 2016: sono contenute nella circolare INPS 204/2016, che specifica aventi diritto, periodo di applicazione e modalità operative per la domanda. Il riferimento normativo è il decreto 189/2016, che stabilisce lo stop al versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL dal 24 agosto 2016 fino al 30 settembre 2017.

Destinatari della sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:
– i datori di lavoro privati (anche datori di lavoro domestico, del settore agricolo, aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione Pubblica);
– i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
– gli iscritti alla Gestione separata (committenti, liberi professionisti, ecc.).
La sospensione in trattazione è applicabile unicamente agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nelle zone colpite dall’evento.
Le aziende private con dipendenti, i committenti di collaborazioni, gli associanti in partecipazione possono usufruire delle agevolazioni contributive soltanto in relazione ai lavoratori, collaboratori ed associati in partecipazione che risultino impiegati nelle sedi ubicate nelle zone colpite dall’evento.

I contributi previdenziali ed assistenziali  oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017.

Per poter usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, i soggetti interessati dovranno produrre apposita domanda alla sede Inps competente.

Il Decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016 dispone che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi della norma, sono effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi.
La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017.
Inoltre, entro il 30 ottobre 2017, salvo ulteriori e diverse disposizioni legislative, saranno riavviati i piani di rientro nei confronti dell’Istituto e tutte le rate sospese dovranno essere versate unitamente alla prima rata corrente in scadenza dopo il termine di sospensione.

Per maggiori informazioni e/o assistenza puoi contattarci:  alaroma@libero.it – 06.6797812

 

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