Partite IVA inattive: chiusura senza costi

Va in pensione, dal 1° febbraio 2017, il codice tributo 8120 che finora doveva essere utilizzato nel modello F24 per il versamento della sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività, di cui all’articolo 35, comma 15-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

La motivazione, spiega l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 7/E/2017 con la quale ha soppresso il codice tributo, è venuto meno il presupposto normativo che ne giustificava l’esistenza.   Oggi, infatti, la chiusura della partita IVA d’ufficio per mancato esercizio per tre annualità consecutive non comporta più alcuna sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione attività ai fini IVA.

La novità normativa è frutto dell’articolo 7-quater, comma 44, del decreto-legge n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225/2016, recante “Disposizioni in materia di semplificazione fiscale“, che ha modificato l’articolo 35, comma 15-quinquies, del d.P.R. n. 633/1972 nel seguente modo: “L’Agenzia delle Entrate procede d’ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività d’impresa ovvero artistiche e professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell’amministrazione finanziaria (….)”.

Lo stesso articolo del decreto fiscale modifica inoltre l’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 471/1997 eliminando l’applicazione di sanzioni per la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione attività ai fini IVA.  (Fonte: www.pmi.it) 

 

Per informazioni e/o consulenza e assistenza puoi contattare i nostri uffici: alaroma@libero.it – 06.6797812

 

715 Totale visite 1 Visite oggi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *